Normativa
In tema di efficienza energetica e di uso razionale dell’energia, soprattutto in rispetto alle direttive europee, la politica
produce una serie di normative che obbligano o incentivano interventi sugli impianti termici degli edifici esistenti.
Pertanto, esiste una serie di normative cogenti in caso di ristrutturazione dell'impianto termico, degli incentivi fiscali sulle
opere che realmente vadano a creare efficienza energetica, una serie di semplificazioni procedurali per facilitare le decisioni in
sede di assemblea condominiale.
Oltre al quadro legislativo nazionale sulla contabilizzazione, per le regioni che hanno prodotto delle norme specifiche, sono
presenti dei differenti requisiti di obbligatorietà.
Regione Piemonte
Delibera della Giunta Regionale n. 46/11968 del 04/08/2009
All'art. 1.4.17 richiede per gli edifici esistenti prima del '91 gli interventi per l'introduzione della termoregolazione e
contabilizzazione per singola unità abitativa, ove tecnicamente possibile in caso di ristrutturazione dell'impianto termico, in
caso di sostituzione del generatore di calore, in caso di allacciamento alla rete di teleriscaldamento. In ogni caso entro
il 01.09.2012.
Inoltre, nell'art. 1.4.11 obbliga, in caso di ristrutturazione totale di edificio ad uso abitativo che coinvolga l’impianto
termico (anche autonomo) e che comporti, al termine dell’attività edilizia, un numero di unità abitative superiore a 4, che
l’impianto termico installato debba essere di tipo centralizzato e sia dotato di termoregolazione e contabilizzazione del
calore per ogni singola unità abitativa.
Infine, l'art. 1.4.18 richiede che le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione debbano
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le
modalità di contabilizzazione e di ripartizione dei costi fra gli utenti si deve fare riferimento alle norme e linee guida UNI
in vigore.
Nazionale (Per le nuove costruzioni - Per le ristrutturazioni)
Il Decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. n. 551/1999
nell’art 5 stabilisce obbligatorietà della termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare negli
edifici di nuova costruzione.
La Legge 9 gennaio 1991, n. 10, (G.U. 16 gennaio 1991, n. 13)
precisa nel art 26, comma 6 che "gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso a
costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare."
I due Decreti Legislativi 192/2005 (l'allegato I) e 311/2006 (l'allegato I-11)
impongono l'installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico.
Il D.P.R. N. 59 del 2/04/2009
in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs 192/2005 impone, nell'art. 6 comma e, la contabilizzazione e termoregolazione nel caso di
ristrutturazione dell'impianto termico, ove tecnicamente possibile.
Nel comma 10 è indicato che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, (omissis) in caso di
ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari
per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.
Il comma 11, indica che le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a più o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si
fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
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